Le Persone maggiorenni.
Per i MINORI la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli INABILITATI e i MINORI EMANCIPATI la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000). Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dell'ufficio Anagrafe (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è "collegata" ad una domanda da presentare all'amministrazione), è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità e il testo della dichiarazione
Validità
L'Autentica della Firma non ha scadenza
Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona richiedente
1) Legge 15 gennaio 1968 modificatac on legge 390 maggio 1971
2) D.P.R. 445/2000.
L'autentica della Firma è soggetta a bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i le autentiche previste dalle procedure elettorali.